Sez. L, Sentenza n. 7543 del 29/03/2010 (Rv. 612877 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Ente Poste Italiane - Trasformazione da Amministrazione dello Stato - Possibilità di avvalersi del patrocinio erariale - Sussistenza - Condizioni - Espresso conferimento dell'incarico - Mancanza - Conseguenze - Notifica presso l'Avvocatura dello Stato - Nullità - Costituzione in giudizio dell'Avvocatura - Sanatoria - Esclusione - Fondamento.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE
In tema di difesa in giudizio dell'Ente Poste Italiane, l'art. 10 del d.l. n. 487 del 1993, convertito nella legge n. 71 del 1994, nel prevedere che l'Ente possa continuare, anche successivamente alla trasformazione da Amministrazione dello Stato, ad avvalersi del patrocinio erariale, rimette all'Ente medesimo il potere di scegliere liberamente il difensore tra l'Avvocatura erariale, quella interna o il libero foro. Ne consegue che, in mancanza di espresso conferimento dell'incarico da parte del presidente dell'ente (a cui l'art. 5 dello Statuto, approvato con d.l. 14 aprile 1994, attribuisce detta facoltà), la notifica dell'atto introduttivo del giudizio effettuata direttamente presso l'Avvocatura generale dello Stato è viziata e non può essere sanata dalla successiva costituzione in giudizio dell'Avvocatura medesima, atteso che - realizzando la procura alle liti il presupposto della valida costituzione del rapporto processuale - non spetta al procuratore sfornito di mandato il potere di sanare tale vizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)