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Sez. 3, Sentenza n. 5441 del 14/03/2006 (Rv. 587873 - 01)

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Ente Poste Italiane - Trasformazione in società per azioni - Ricorso al patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587873-01

POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE

La trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni non ha determinato il venir meno del patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato, previsto dall'art. 10, secondo comma, d.l. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, non avendo il legislatore previsto esplicite limitazioni riguardanti il patrocinio erariale, diversamente da quanto avvenuto in altre analoghe vicende di "privatizzazione" (quali la trasformazione in società per azioni dell'Ente Ferrovie dello Stato e dell'Istituto Poligrafico dello Stato), e non potendo un simile effetto fondarsi sul fatto che il citato art. 10, secondo comma, d.l. n. 487 del 1993 si riferisce all'Ente Poste Italiane, considerato che lo stesso riferimento è contenuto in tutte le altre disposizioni del testo normativo, sicuramente applicabili alla società per azioni ad eccezione di quelle incompatibili con la detta trasformazione (per esempio quelle relative agli organi dell'ente); dovendo escludersi, d'altra parte, che la forma societaria sia incompatibile, sotto il profilo sistematico, con la difesa erariale, dato che, in difetto di una privatizzazione sostanziale, il regime giuridico di un tale tipo di società per azioni, assoggettate ad un "diritto speciale" in ragione della partecipazione dello Stato al capitale azionario e del perseguimento di finalità di interesse pubblico, non è diverso da quello cui era sottoposto il medesimo soggetto quando aveva la veste giuridica di ente pubblico economico (v. Corte cost. n. 466 del 1993).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 1, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 10 CORTE COST., Legge 24/03/1993 num. 75 art. 15, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/04/1999 num. 116 art. 8, Costituzione art. 100 com. 2, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)