Sez. 3, Sentenza n. 7525 del 01/04/2014 (Rv. 629912 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE | Contratto di associazione in partecipazione tra il farmacista ed un terzo - Conferimento al terzo del solo diritto di cointeressenza economica - Violazione degli artt. 11 e 12 legge n. 475 del 1968 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - IN GENERE
In tema di esercizio di farmacia, il contratto di associazione in partecipazione tra il titolare del servizio, in qualità di associante, ed un terzo, nonché, in generale, i patti che conferiscono a terzi solo diritti di cointeressenza economica, lasciando all'associante la titolarità, l'amministrazione e la gestione della farmacia, non si pongono in contrasto con gli artt. 11 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, che vietano la scissione della titolarità dell'impresa e della sua gestione dalla responsabilità del servizio farmaceutico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2549, Cod. Civ. art. 2552, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 11, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)