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Sez. L, Sentenza n. 2593 del 12/04/1983 (Rv. 427464 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - REQUISITI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ANNOTAZIONI IN UN ESTRATTO CONTO DI VOCI DI DEBITO COMPENSATE INTERAMENTE DA ALTRE DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1983-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427464-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO - REQUISITI - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA AD ANNOTAZIONI IN UN ESTRATTO CONTO DI VOCI DI DEBITO COMPENSATE INTERAMENTE DA ALTRE DI CREDITO.*

Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento previsto dall'art. 2944 cod. civ. quale atto interruttivo della prescrizione non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto, rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso, rimanendo incensurabile in Sede di legittimità l'apprezzamento espresso al riguardo dal giudice del merito, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie, in applicazione di tale principio la suprema Corte ha confermato la sentenza con la quale i giudici del merito avevano negato il valore di riconoscimento, ai fini suddetti, ad annotazioni in un estratto conto di voci di debito compensate interamente da altre di credito). (V 5973/80, mass n 409757).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)