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Sez. 3, Sentenza n. 12953 del 04/06/2007 (Rv. 597595 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Requisiti e modalità - Individuazione - Necessaria riconducibilità alla volontà del titolare del diritto - Conseguenze - Esclusione della legittimazione del terzo.
Stato
decisa il 2007-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597595-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO

Perché possa ritenersi sussistente il riconoscimento previsto dall'art. 2944 cod. civ. quale atto interruttivo della prescrizione non sono richieste formule speciali o particolari, essendo sufficiente che esso risulti univoco, nel senso che promani da un atto o fatto incompatibile con la volontà di non riconoscere il diritto, rispetto al quale la prescrizione ha già iniziato il suo decorso. Da ciò consegue che deve escludersi che un tale riconoscimento possa derivare da un atto proveniente da un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)