Sez. L - , Ordinanza n. 18746 del 13/07/2018 (Rv. 649872 - 01)
GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI | Benefici ex art. 1 della l. n. 336 del 1970 - Presupposti - Connazionali rimpatriati dalla Tunisia ex art. 1 della l. n. 1306 del 1960 - Spettanza - Esclusione - Ragioni.
GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI
I benefici di cui all'art. 1 della l. n. 336 del 1970 (cd. legge "ex combattenti"), inerenti all'attribuzione di aumenti periodici ed al conferimento di classi stipendiali successive, in favore – tra gli altri - dei "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", vanno riconosciuti ai profughi italiani coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale, nonché alle categorie di soggetti assimilate, che hanno ottenuto l'equiparazione in quanto interessate da eventi direttamente connessi a quel conflitto. Conseguentemente, deve escludersene la spettanza ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, in ragione di vicende politiche e militari interne al continente africano, a vantaggio dei quali la l. n. 1306 del 1960 ha genericamente stabilito l'estensione delle provvidenze spettanti "ai profughi" come categoria indistinta, senza alcun riferimento ai profughi della legge "ex combattenti"; né rileva in senso contrario il venir meno della distinzione, a fini retributivi, tra categorie di profughi diverse per effetto della l. n. 763 del 1981, stante l'espressa salvezza, ivi prevista, delle provvidenze anteriori e della loro disciplina regolativa.
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 25/10/1960 num. 1306, Legge 26/12/1981 num. 763
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)