Sez. L, Sentenza n. 25979 del 22/12/2010 (Rv. 615584 - 01)
GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI | Maggiorazione pensionistica ex art. 6 legge n. 140 del 1985 - Beneficiari - Profughi per il trattato di pace e categorie equiparate ex art. 1 legge n. 336 del 1970 - Inclusione - Profughi per eventi non direttamente connessi alla seconda guerra mondiale - Esclusione - Portata - Fondamento.
GUERRA - REDUCI DI GUERRA E PROFUGHI
L'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, riconosce, quali destinatari del beneficio della maggiorazione del trattamento pensionistico, soltanto i soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e, dunque, gli ex combattenti (e, assimilati ad essi, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, vedove di guerra o per causa di guerra), nonché i "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", per tali dovendosi intendere solamente i profughi italiani che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale. Pertanto, anche alla luce della sentenza n. 140 del 2008 della Corte costituzionale, non sono ammessi al predetto beneficio i connazionali costretti a rientrare e a stabilirsi in Italia in conseguenza degli avvenimenti, di carattere bellico o politico, emersi in vari Stati, tra i quali la Libia, dalla fine del secondo conflitto mondiale fino ad oggi, ai quali connazionali sono, invece, applicabili, alle condizioni ivi previste, le disposizioni del d.P.C.M. 6 maggio 1970 e della legislazione speciale per i profughi e i rimpatriati da altri Paesi africani richiamate nel predetto decreto.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1963 num. 319, Legge 10/11/1964 num. 1225, Legge 24/05/1970 num. 336 art. 1 CORTE COST., Legge 15/04/1985 num. 140 art. 6 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 505 CORTE COST., DPCM 06/05/1970
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)