Sez. 1, Sentenza n. 567 del 17/01/2001 (Rv. 543186 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Azione di adempimento - Presupposti - Imputabilità dell'inadempimento al debitore - Necessità - Fattispecie in tema di appalto pubblico.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
L'azione di adempimento (al pari di quella di risoluzione) ha, come suo presupposto indefettibile, l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, atteso che la impossibilità oggettiva della prestazione determina l'effetto giuridico di cui all'art. 1218, e cioè l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore, giusta disposto dell'art. 1256 (nell'affermare il principio di diritto che precede la S.C. ha, così, escluso che un sequestro probatorio - ex art. 253 cod. proc. pen. - degli atti e degli allegati relativi ad un contratto di appalto pubblico fosse idoneo a configurare gli estremi della "causa di inadempimento oggettivamente non imputabile" all'ente pubblico onde escluderne la relativa responsabilità, atteso che il sequestro predetto non è una misura cautelare, bensì unicamente un mezzo diretto ad assicurare agli organi investigativi le fonti di prova, ed atteso, ancora, che l'art. 258 cod. proc. pen. consente al soggetto detentore della documentazione sequestrata di chiederne copia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 258, Cod. Proc. Pen. art. 262 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)