Sez. 1, Sentenza n. 9278 del 03/09/1999 (Rv. 529605 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Azione di adempimento - Presupposti - Imputabilità dell'inadempimento al debitore - Sussistenza - Necessità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - IN GENERE
L'azione di adempimento, al pari di quella di risoluzione, ha come presupposto imprescindibile la imputabilità dell'inadempimento al debitore, atteso che la non imputabilità dell'inadempimento comporta il determinarsi della situazione prevista dall'art. 1218 cod. civ., e cioè l'estinzione dell'obbligazione e la liberazione del debitore, giusta disposto dell'art. 1256 cod. civ. (con conseguente inammissibilità dell'eventuale domanda diretta ad ottenere la condanna del debitore stesso all'adempimento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)