Sez. 1, Sentenza n. 354 del 26/11/1981 Ud. (dep. 16/01/1982) Rv. 151594 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - PREVEDIBILITÀ IN CONCRETO SCATURENTE DALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONDOTTA CRIMINOSA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - REATO DIVERSO DA QUELLO VOLUTO DA TALUNO DEI CONCORRENTI - PREVEDIBILITÀ IN CONCRETO SCATURENTE DALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CONDOTTA CRIMINOSA - NECESSITÀ - FATTISPECIE.*
Il nesso di causalità psichica richiesto dall'art. 116 cod. pen. è da intendere nel senso che il reato diverso commesso dal concorrente deve potersi rapportare alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto. Ne deriva la necessità dell'estremo della prevedibilità che si collega alle modalità ed ed ai mezzi di esecuzione della condotta criminosa, posto che le anzidette modalità rendono prevedibile in concreto la realizzazione da parte di taluno dei concorrenti dell'evento diverso. (nella specie è stato ritenuto che l'accordo relativo alla esecuzione di una rapina comportasse, come conseguenza dello evolversi dei fatti, la previsione che taluno dei compartecipi usasse le armi anche per vincere ogni eventuale resistenza o procurarsi l'impunità). (Conf. Sent. 2319 del 5 febbraio 1980 mass 145574; V. Sent. 1948 del 10 dicembre 1980 mass. 147961).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 1, Cod. Pen. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)