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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15420 del 13/07/2011 (Rv. 619225 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. cod. proc. civ. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619225-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Nel procedimento speciale per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e seguenti cod. proc. civ., prima che si determini - a seguito dell'opposizione dell'intimato - la trasformazione di esso in ordinario giudizio di cognizione, in presenza dell'espressa istanza del locatore di concessione dell'ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni (la quale costituisce provvedimento di natura provvisoria, insuscettibile di giudicato, non altrimenti revocabile se non con la sentenza che conclude il merito della controversia), il potere del tribunale adito resta limitato all'alternativa tra l'emissione del richiesto provvedimento interinale, ex art. 665 cod. proc. civ., e la pronuncia di diniego dello stesso nell'accertata sussistenza di gravi motivi in contrario. Ne consegue che il procedimento di convalida non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., attesa la natura sommaria della cognizione del giudice nella fase speciale del procedimento stesso - con possibilità di valutare, anche in termini di probabile fondatezza, le eccezioni dell'intimato collegate all'accertamento oggetto di altra controversia pregiudiziale in corso -, sicché la sospensione darebbe luogo ad un'applicazione del citato art. 295 contraria alla sua "ratio", che è quella di evitare un conflitto di giudicati e che richiede, quindi, che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere, nel giudizio da sospendere, una pronuncia suscettibile di diventare definitiva. (Nella specie, la S.C., in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto illegittima la sospensione disposta ex art. 295 cod. proc. civ., nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione, contestualmente alla statuizione di diniego dell'ordinanza di rilascio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)