Sez. 3, Ordinanza n. 1484 del 22/01/2026 (Rv. 677671-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Procedimento per convalida ex artt. 657 e ss. c.p.c. - Opposizione dell'intimato - Poteri del giudice - Limiti - Sospensione ex art. 295 c.p.c.- Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
Il procedimento di convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c. non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non essendo ravvisabile la ratio di tale norma, che è quella di evitare il conflitto tra giudicati, stante la natura sommaria dei provvedimenti di cui agli artt. 663 e ss. c.p.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza proposto avverso l'ordinanza con cui il giudice, all'udienza per la convalida della licenza per finita locazione di un immobile adibito ad alloggio del portiere, aveva disposto la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello avente ad oggetto l'impugnativa del licenziamento dell'intimato).
Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)