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Sez. 4, Sentenza n. 9473 del 23/06/1988 Ud. (dep. 26/09/1988) Rv. 179251 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE - SUSSISTENZA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179251-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE - SUSSISTENZA - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di rinnovazione parziale del dibattimento (in Sede di appello), l'art. 520 cod. proc. pen. attribuisce al giudice un potere discrezionale l'Esercizio del quale, anche in caso di rigetto della relativa istanza, ove correttamente motivato senza errori logici e di diritto, risulta incensurabile in Sede di legittimità. (Conf mass n 153102; (Conf mass n 157311).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)