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Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 21/01/1982 Ud. (dep. 06/04/1982) Rv. 153102 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONI DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - INSINDACABILITÀ DELLA DECISIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153102-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONI DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - INSINDACABILITÀ DELLA DECISIONE - CONDIZIONI.*

La rinnovazione totale o parziale del dibattimento rientra nell'Esercizio del potere discrezionale del giudice di appello la cui decisione in proposito se adeguatamente motivata è sottratta al suindicati di legittimità. (giurisprudenza costante).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)