Sez. 3, Sentenza n. 5889 del 08/05/1996 Ud. (dep. 11/06/1996) Rv. 205511 - 01
Reato - Cause di giustificazione - Esercizio di un diritto | Diritto previsto dall'art. 51 cod. pen.: diritto soggettivo protetto in modo diretto ed individuale - Attività posta in essere - Requisiti - Fattispecie: licenza di abitabilità.
Reato - Cause di giustificazione - Esercizio di un diritto
Per la configurazione dell'esimente dell'esercizio di un diritto, di cui all'art. 51 cod. pen., il diritto - il cui esercizio può escludere la punibilità di un fatto sanzionato penalmente - deve essere un vero e proprio diritto soggettivo protetto in modo diretto ed individuale, tale da comportare il sacrificio di tutti gli altri interessi in contrasto con esso. È necessario, altresì, che l'attività posta in essere costituisca una corretta estrinsecazione delle facoltà inerenti al diritto in questione, poiché - in caso contrario - si superano i confini dell'esercizio lecito e si configurano ipotesi di abuso del diritto stesso, che ricadono al di fuori della sfera di operatività dell'art. 51 cod. pen.. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che abitare un immobile anteriormente al rilascio della licenza di abitabilità significa non "esercitare" il diritto di proprietà, ma "abusare" di esso, ed a nulla rilevano l'inerzia o il ritardo della P.A.).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)