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Sez. 5, Sentenza n. 12070 del 01/07/2004 (Rv. 574000 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Atti impugnabili - Indicazione della commissione tributaria competente - Obbligo - Finalità - Violazione - Nullità dell'atto - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574000-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, l'autore dell'atto impugnabile, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha l'obbligo di indicare in concreto la specifica commissione tributaria competente per territorio; l'omessa o incompleta indicazione, tuttavia, non comporta la nullità dell'atto, non essendo una tale conseguenza prevista dal legislatore, né è assistita da alcuna altra sanzione, trattandosi di semplice irregolarita, ed avendo la norma come scopo soltanto di agevolare il compito del contribuente che voglia impugnare l'atto, soggetto su cui grava l'onere di individuare l'organo giurisdizionale, onere che e autonomo e prescinde da eventuali obblighi di specificazione posti a carico di altri.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)