Sez. 5, Sentenza n. 3865 del 15/03/2002 (Rv. 553078 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Dichiarazione di imposta (nella specie, di successione) - Avviso di rettifica - Mancata indicazione del termine per impugnare e della commissione competente a decidere sul ricorso - Conseguenze - Vizio dell'accertamento e conseguente nullità del medesimo - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, la mancanza, nell'avviso di rettifica della dichiarazione d'imposta, del termine per impugnare e della commissione competente a decidere sull'eventuale ricorso non determina alcun vizio dell'accertamento e, conseguentemente, alcuna nullità dell'atto, potendo, al più, risultare ostativa alla decorrenza del termine per impugnare.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 31/12/1992 num. 546 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)