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Sez. U, Sentenza n. 4478 del 07/07/1988 (Rv. 459440 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI IN ITALIA DI STATO ESTERO - CREDITI NASCENTI DI PRESTAZIONI GIORNALISTICHE SVOLTE A FAVORE DI DETTO STATO O DI UNA SUA AGENZIA STATALE DI STAMPA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1988-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459440-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI IN ITALIA DI STATO ESTERO - CREDITI NASCENTI DI PRESTAZIONI GIORNALISTICHE SVOLTE A FAVORE DI DETTO STATO O DI UNA SUA AGENZIA STATALE DI STAMPA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*

Con riguardo alla richiesta di sequestro conservativo di beni in Italia di uno stato estero, che venga avanzata a tutela di crediti discendenti da prestazioni giornalistiche svolte in favore di detto stato o di una sua Agenzia statale di stampa, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano, alla stregua dell'immunità giurisdizionale di cui godono gli stati stranieri (e gli altri soggetti di diritto internazionale) in relazione ai rapporti posti in essere nell'ambito delle loro attività sovrane, o comunque diretti alla realizzazione delle loro finalità istituzionali, nonché della stretta inerenza di quelle prestazioni a tali funzioni pubblicistiche. (V 6172/87, mass n 454481; (V 5274/84, mass n 437010).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 671

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)