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Sez. U, Sentenza n. 5274 del 19/10/1984 (Rv. 437010 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - BANCA STRANIERA AVENTE QUALITÀ DI ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - CONTROVERSIE INERENTE A RAPPORTO CONTRATTUALE PRIVATISTICO - IMMUNITÀ GIURISDIZIONALE DEGLI STATI ESTERI E LORO ENTI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437010-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - BANCA STRANIERA AVENTE QUALITÀ DI ENTE DI DIRITTO PUBBLICO - CONTROVERSIE INERENTE A RAPPORTO CONTRATTUALE PRIVATISTICO - IMMUNITÀ GIURISDIZIONALE DEGLI STATI ESTERI E LORO ENTI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

La qualità di una banca straniera di ente di diritto pubblico non può valere a sottrarla alla giurisdizione del giudice italiano, con riguardo ad una controversia inerente a rapporto contrattuale privatistico, in base al principio dell'immunità giurisdizionale degli stati esteri, in quanto tale immunità si riferisce ai soli rapporti che detti stati, od i loro enti, pongano in essere in qualità di soggetti di diritto internazionale, o come titolari di una potestà d'imperio, non anche a quelli in cui agiscano indipendentemente dal loro potere sovrano ed alla stregua di un privato cittadino. (V 5399/82, mass n 423164; (V 1653/74, mass n 369830; (V 1001/61).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)