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Sez. L, Sentenza n. 23809 del 14/11/2011 (Rv. 619686 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI | Diritto all'equo compenso ex art. 23 del r.d. n. 1127 del 1939 - Brevetto - Occultamento del rilascio da parte del datore di lavoro - Sospensione della prescrizione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619686-01

PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - PER RAPPORTI TRA LE PARTI

In tema di diritto all'equo compenso previsto dall'art. 23 del r.d. 26 giugno 1939, n. 1127, non costituisce causa di sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, cod. civ., l'occultamento, da parte del datore di lavoro, della notizia della concessione di brevetto per l'ideazione di macchina destinata ad attività industriali, cui abbia proceduto un dipendente, in quanto la mera consultazione del registro dei brevetti è idonea, per lo speciale regime di pubblicità che regola la materia, a consentire, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, la conoscenza di tale avvenuto riconoscimento, dovendosi conseguentemente escludere la configurabilità, in danno del creditore, di una vera e propria impossibilità di agire o comunque di un impedimento non sormontabile con normali controlli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1939 num. 1127 art. 23, Legge 17/12/1997 num. 434

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)