Sez. L, Sentenza n. 14163 del 27/06/2011 (Rv. 617721 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto - Idoneità ad influire sul corso della prescrizione - Esclusione - Limiti - Ignoranza del fatto generatore del diritto - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in tema di pensione aziendale.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione tra le quali, salvo l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto ed il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. (Nella specie, relativa alla domanda diretta ad ottenere le differenze sulla pensione aziendale, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto privo di rilievo, ai fini dell'interruzione della prescrizione, il ricorso già presentato per il conseguimento della superiore qualifica, atteso che all'epoca non era stato chiesto l'incremento del trattamento pensionistico, restando escluso che assumesse valore impeditivo il ritardo indotto dalla necessità di procedere all'accertamento del diritto alla maggiore retribuzione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)