Sez. U, Sentenza n. 4963 del 14/10/1985 (Rv. 442334 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MORTE DELLA PARTE COSTITUITA - NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO NEL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL PROCURATORE DELLA PARTE MEDESIMA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MORTE DELLA PARTE COSTITUITA - NOTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO NEL DOMICILIO ELETTO PRESSO IL PROCURATORE DELLA PARTE MEDESIMA - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
La sopravvenuta morte della parte costituita, nel corso del processo di merito, non vale ad escludere la regolarità della successiva notificazione del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel domicilio eletto presso il procuratore della parte medesima, ove la dichiarazione di tale evento, davanti al giudice di quel processo, non sia stata resa dal suddetto procuratore, a norma dell'art. 300 cod. proc. civ. (ma dal difensore dell'avversario). (V 217/81, mass n 410624).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)