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Sez. 1, Sentenza n. 217 del 10/01/1981 (Rv. 410624 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MORTE DELLA PERSONA FISICA OD ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA DEFUNTA OD ESTINTA PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO IN PRIMO GRADO - VALIDITA.*
Stato
decisa il 1981-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410624-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - MORTE DELLA PERSONA FISICA OD ESTINZIONE DELLA PERSONA GIURIDICA PRIMA DELLA CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE - MANCATA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PROCURATORE COSTITUITO - IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA DEFUNTA OD ESTINTA PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO IN PRIMO GRADO - VALIDITA.*

Qualora la morte della persona fisica o l'Estinzione della persona giuridica si verifichino nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione, ed i relativi eventi non vengano dichiarati o notificati dal procuratore costituito, sicche il predetto giudizio si concluda con sentenza resa nei confronti della stessa parte, deve riconoscersi alla controparte la facolta di proporre gravame, oltreche nei confronti del successore, anche nei confronti di quella persona defunta od estinta, e con atto notificato al procuratore costituito, a prescindere da ogni indagine sulla conoscenza o meno degli indicati eventi, e della relativa buona fede, atteso che, in questa ipotesi, gli eventi medesimi non hanno prodotto effetti interruttivi per una scelta del soggetto abilitato a farli valere, e tale situazione non puo non protrarsi nella successiva fase di proposizione dell'impugnazione. (V 2689/79, mass n 399004; (V 996/79, mass n 397191; (V 5175/77, mass n 388800; (V 579/75, mass n 373890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)