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Sez. 3, Sentenza n. 2437 del 03/07/1969 (Rv. 341933 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - NATURA - PRESUNZIONE - DIFFERENZE - DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA - RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341933-01

PRESCRIZIONE CIVILE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE - NATURA - PRESUNZIONE - DIFFERENZE - DISCIPLINA DELLA PRESCRIZIONE ORDINARIA - RINUNCIA ALLA PRESCRIZIONE - APPLICABILITA.*

La prescrizione presuntiva, ancorche fondata su una presunzione, e cosa ben diversa dalla presunzione stessa e, a differenza di questa, non e un mezzo di prova, ma incide direttamente sul diritto sostanziale limitandone la protezione giuridica. Questa incidenza sostanziale non e, per sua natura, diversa-anche se piu limitata - da quella derivante dalla prescrizione ordinaria, che giunge sino all'Estinzione del diritto, e, pertanto, e regolata dagli stessi principi. In particolare, e applicabile alla prescrizione presuntiva il principio, di cui all'art. 2937 cod.civ., della rinunciabilita alla prescrizione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)