Sez. 2, Sentenza n. 3443 del 21/02/2005 (Rv. 581119 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE | Prescrizione estintiva - Prescrizione presuntiva - Differenze - Individuazione - Proposizione della relativa eccezione in giudizio - Onere di specificazione della proposizione dell'una o dell'altra - Sussistenza - Proposizione di eccezione di prescrizione estativa - Indicazione del tipo e della durata - Necessità - Esclusione - Principio "iura novit curia" - Applicabilità - Sussistenza.
PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE
La prescrizione estintiva e la prescrizione presuntiva sono ontologicamente differenti, logicamente incompatibili e fondate su fatti diversi, in quanto elementi costitutivi della prima sono il decorso del tempo e l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio che estinguono il debito, sicché il debitore può giovarsene, liberandosi dalla pretesa, sia che contesti l'esistenza del credito sia che ammetta di non aver adempiuto l'obbligazione; mentre la seconda è fondata su una presunzione "iuris tantum", ovvero mista, di avvenuto pagamento del debito, esponendosi colui che la oppone al suo rigetto non solo se ammette di non aver estinto l'obbligazione ma anche se ne contesta la stessa insorgenza. Ne consegue l'onere, per la parte che eccepisce in giudizio la prescrizione, di specificare se intende avvalersi di quella presuntiva o di quella estintiva, mentre nell'ambito di quest'ultima non è necessario che la parte ne identifichi il tipo legale e ne indichi la durata, spettando al giudice, in base al principio "iura novit curia", identificare quale sia il termine di prescrizione applicabile secondo le varie ipotesi previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)