Sez. 6, Sentenza n. 12792 del 25/10/1988 Ud. (dep. 22/12/1988) Rv. 180037 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - DIPENDENTI DI ENTI DI CREDITO PUBBLICI - LIMITAZIONE DELLA QUALIFICA PUBBLICISTICA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ INERENTE ALLA VITA DELL'ENTE O AI SUOI COMPITI TIPICAMENTE PUBBLICISTICI - ESCLUSIONE DELLA QUALIFICAZIONE PUBBLICISTICA PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE ECONOMICA - DIPENDENTI CHE PONGANO ILLECITAMENTE A DISPOSIZIONE DEL TERZO, CHE EFFETTIVAMENTE LO UTILIZZI, DENARO DELL'IMPRESA BANCARIA - REATI RAVVISABILI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NOZIONE DI PERSONA INCARICATA DI UN PUBBLICO SERVIZIO - NOZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - DIPENDENTI DI ENTI DI CREDITO PUBBLICI - LIMITAZIONE DELLA QUALIFICA PUBBLICISTICA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ INERENTE ALLA VITA DELL'ENTE O AI SUOI COMPITI TIPICAMENTE PUBBLICISTICI - ESCLUSIONE DELLA QUALIFICAZIONE PUBBLICISTICA PER L'ATTIVITÀ DI GESTIONE ECONOMICA - DIPENDENTI CHE PONGANO ILLECITAMENTE A DISPOSIZIONE DEL TERZO, CHE EFFETTIVAMENTE LO UTILIZZI, DENARO DELL'IMPRESA BANCARIA - REATI RAVVISABILI.*
Dopo l'entrata in vigore della legge 5 marzo 1985 n. 74 e del d.P.R. 27 giugno 1985 n. 350 la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio permane nei dipendenti delle casse di risparmio, e in generale degli enti di credito pubblici, solo quando svolgano attività riguardanti la vita dell'ente (Costituzione, Estinzione, funzionamento degli organi statutari) ovvero i suoi compiti tipicamente pubblicistici (in campo monetario, valutario, finanziario, etc.), mentre resta esclusa da tale qualificazione ogni attività di gestione economica. In quest'ultimo caso le condotte dei dipendenti, volte a mettere illecitamente a disposizione del terzo, che effettivamente lo utilizzi, denaro della impresa bancaria, potranno essere valutate non più come peculato, ma sotto i determinati profili dei reati contro il patrimonio. (Conf mass n 176404, Sezioni Unite).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 357 CORTE COST., Cod. Pen. art. 358 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)