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Sez. 3, Sentenza n. 9741 del 10/05/2005 (Rv. 581413 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Responsabilità "diretta" di funzionari e dipendenti "ex" art. 28 Cost. - Portata - Limitazione della responsabilità della p.a. - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581413-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

L'art. 28 della Costituzione, nel sancire che i funzionari e i dipendenti dello Stato sono "direttamente" responsabili degli atti compiuti in violazione di diritti, non postula un'antinomia fra responsabilità diretta (e cioè ricollegata a fatto proprio) e responsabilità indiretta (scaturente, cioè, da fatto altrui), volendo, viceversa intendere soltanto che essi rispondono "personalmente" di tali atti, senza che ciò elida la responsabilità dell' Amministrazione (vedi Corte costituzionale n. 64 del 1992).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)