Sez. 3, Sentenza n. 15930 del 13/11/2002 (Rv. 558454 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A. | Responsabilità della p.a. - Presupposti - Condotta dolosa del dipendente - Nesso di occasionalità necessaria con le incombenze affidate al dipendente - Configurabilità - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - CONDOTTA COLPOSA O DOLOSA DEI DIPENDENTI DELLA P.A.
L'attività del dipendente è riferibile all'ente pubblico e ne comporta la responsabilità diretta, "ex" artt. 28 Cost. e 22 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto sia e si manifesti come esplicazione dell'attività dell'ente stesso, cioè sia volta al perseguimento dei suoi fini istituzionali nell'ambito delle attribuzioni dell'ufficio o del servizio al quale il dipendente è addetto; detto nesso di occasionalità necessaria non è escluso dal carattere doloso dell'illecito posto in essere dal pubblico funzionario. (Nella specie, un sottufficiale dell'Esercito, avvalendosi della sua qualità di comandante di un distaccamento militare, aveva indotto talune imprese a consegnargli assegni circolari intestati all'Amministrazione - dei cui importi si era appropriato negoziando i titoli in banca - con la falsa prospettazione della opportunità, per dette imprese, di ottenere appalti per l'esecuzione di opere edili nella sede del distaccamento).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)