Sez. L, Sentenza n. 4546 del 22/02/2013 (Rv. 625565 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Art. 34 c.c.n.l. dei dipendenti postali del 26 novembre 1994 - Licenziamento conseguente a sentenza penale definitiva di condanna - Interpretazione - Applicabilità alle ipotesi di sentenza penale non definitiva di condanna - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
In tema di responsabilità disciplinare dei dipendenti postali, l'art. 34 del c.c.n.l. di categoria del 26 novembre 1994 consente il licenziamento del lavoratore in caso di sentenza penale di condanna irrevocabile, con onere per il datore di lavoro di provare la gravità delle condotte e la irrimediabile lesione del rapporto fiduciario, ma non si estende all'ipotesi in cui la sentenza di condanna non sia definitiva, atteso che, in questa ipotesi, il licenziamento per giusta causa può essere irrogato in forza dell'art. 74 del medesimo accordo collettivo, che prevede la possibilità del licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 cod. civ. per le ipotesi non specificamente regolate, fermo, in tal caso, l'onere del datore di lavoro di provare i fatti - costituenti reato ma non accertati in via definitiva dal giudice penale - e la loro gravità, dovendosi ritenere che una diversa interpretazione, privando l'art. 34 citato della sua efficacia precettiva, sia in contrasto con l'art. 1367 cod. civ.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 26/11/1994 art. 34, Contr. Coll. 26/11/1994 art. 74, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)