Sez. L, Sentenza n. 13955 del 19/06/2014 (Rv. 631848 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Comportamento del lavoratore idoneo ad integrare gli estremi del reato - Necessità di attendere la sentenza di condanna definitiva per procedere al licenziamento - Esclusione - Previsione contrattuale che ricollega il licenziamento alla condanna definitiva - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, sancito dall'art. 27, secondo comma, Cost., concerne le garanzie relative all'attuazione della pretesa punitiva dello Stato, e non può applicarsi, in via analogica o estensiva, all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano altresì integrare gli estremi del reato qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Costituzione art. 27 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)