Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3775 del 15/02/2018 (Rv. 647116 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE – Atti impugnabili - Elencazione di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Tassatività - Interpretazione estensiva - Diniego di disapplicazione di norme antielusive - Impugnazione dinanzi al giudice tributario - Ammissibilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, di talché quest’ultimo ha la facoltà di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto seppur atto non rientrante in quelli indicati dall'art. 19, è il provvedimento con il quale l'Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 53, Costituzione art. 97 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)