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Sez. 5 - , Ordinanza n. 32962 del 20/12/2018 (Rv. 652145 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pareri resi a seguito di interpelli all'Amministrazione finanziaria - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2018-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652145-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Le risposte rese dall'Amministrazione finanziaria agli atti di interpello di cui all'art. 11 della l. n. 212 del 2000 non sono impugnabili, trattandosi di meri pareri che non incidono direttamente in danno del contribuente, salvo quelli resi a seguito di richiesta di disapplicazione di norme antielusive i quali, anche secondo la disciplina anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 156 del 2015, possono essere impugnati in quanto contenenti una compiuta pretesa tributaria.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis com. 8, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)