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Sez. 2, Sentenza n. 18759 del 23/09/2016 (Rv. 641282 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Dichiarazione di fallimento di una parte intervenuta trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza - Proroga del termine - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641282-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

L'art. 328, ultimo comma, c.p.c., secondo il quale il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c. è prorogato qualora, trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, sia sopravvenuto uno degli eventi contemplati dall'art. 299 c.p.c., si applica anche nel caso della perdita della capacità di stare in giudizio a seguito del fallimento di una delle parti. (Fattispecie relativa a giudizio introdotto anteriormente alla l. n. 69 del 2009).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)