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Sez. 3, Sentenza n. 717 del 12/03/1966 (Rv. 321441 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - INTERRUZIONE - PERDITA DELLA CAPACITA DI STARE IN GIUDIZIO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DECORRENZA DEL NUOVO TERMINE.*
Stato
decisa il 1966-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/321441-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI - INTERRUZIONE - PERDITA DELLA CAPACITA DI STARE IN GIUDIZIO - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DECORRENZA DEL NUOVO TERMINE.*

E ammissibile il ricorso per Cassazione, che sia stato proposto dopo il sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza di secondo grado, se, durante la decorrenza del termine per proporre ricorso, sia intervenuto il fallimento della controparte. Ai sensi dell'art. 328 cod.proc.civ., la dichiarazione di fallimento interrompe il termine predetto ed il nuovo termine decorre dal giorno in cui la notificazione della sentenza e rinnovata. -nella specie, il fallimento era intervenuto nello stesso giorno della notificazione della sentenza di secondo grado-. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)