Sez. 1, Sentenza n. 6085 del 21/03/2005 (Rv. 580212 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari - Diniego - Conseguenze - Espulsione - Sindacabilità da parte del giudice del merito - Esclusione - Competenza del giudice amministrativo - Sussistenza - Ipotesi ostativa ex art. 1, comma 8, lettera c), decreto - Legge n. 195 del 2002 - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Effetti.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di immigrazione e di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, di cui al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, è precluso al giudice del merito sindacare, anche in via incidentale, la legittimità del diniego del permesso di soggiorno per l'esistenza della causa ostativa di cui all'art. 1, comma 8, lettera c), del citato decreto-legge n. 195 del 2002 (denunzia per i reati di cui agli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.), diniego assunto a presupposto legale dell'automatica espulsione per assenza di titolo di soggiorno, spettando al giudice amministrativo la cognizione delle impugnazioni per illegittimità del diniego stesso, (illegittimità senz'altro sussistente a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2005, dell'art. 1, comma 8, lettera c), del citato D.L. n. 195 del 2002).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)