Sez. 1, Sentenza n. 7472 del 20/04/2004 (Rv. 572172 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | Immigrazione - Legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari (d.l. n. 195 del 2002, conv. in l. n. 222 del 2002) - Conclusione negativa della procedura - Comunicazione con atto scritto e ad esternazione formale - Necessità - Conseguenze - Mancanza di detta comunicazione - Ripresa del potere espulsivo da parte del prefetto nei confronti dello straniero privo di permesso di soggiorno - Configurabilità - Esclusione.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE
In tema di immigrazione, la conclusione negativa della procedura di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, di cui al decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 195), non può ritenersi avverata "per facta concludentia", occorrendo che al richiedente sia comunicato, con atto scritto e ad esternazione formale, l'esito negativo della stessa; in difetto di tale comunicazione, la quale non conosce equipollenti, la procedura non può ritenersi conclusa e il prefetto non può riassumere l'esercizio del suo potere espulsivo nei confronti dello straniero privo del permesso di soggiorno.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 6 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 3 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)