Sez. 2, Sentenza n. 1496 del 11/02/1987 (Rv. 450943 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE - MANCANZA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 121 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - CONTESTAZIONI - IN GENERE - MANCANZA - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NATURA - ORDINANZA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 121 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento ex art. 789 cod. proc. civ. (con cui il G.i., in difetto di contestazioni, dichiara esecutivo il progetto divisionale predisposto in corso di causa) ha Forma e contenuto di ordinanza, essendo privo di contenuto decisorio, e pertanto non è impugnabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost.. (V 1779/81, mass n 100171).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)