Sez. 2, Sentenza n. 7708 del 02/08/1990 (Rv. 468468 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - DIFETTO DI CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ - PROVVEDIMENTO - NATURA NON DECISORIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - OPERAZIONI - PROGETTO DI DIVISIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE - IN GENERE - DIFETTO DI CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ - PROVVEDIMENTO - NATURA NON DECISORIA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento ex art. 789 comma terzo cod. proc. civ. con cui il giudice istruttore in difetto di contestazioni dichiara esecutivo il progetto divisionale predisposto in corso di causa ha Forma e contenuto di ordinanza, in quanto si limita a dare atto di un regolamento negoziale divisionale e pertanto non è impugnabile con il ricorso per Cassazione ex art. 111 cost., salvo che presenti portata decisoria su questioni di diritto soggettivo, come nel caso in cui venga reso in presenza di contestazioni sulla divisibilità del bene e pertanto statuisca, sia pure implicitamente, nel senso dell'affermazione della divisibilità medesima. Al di fuori di tali ipotesi, eventuali vizi del negozio divisionale cui l'ordinanza inerisce come la mancata partecipazione al procedimento di un avente diritto comportante nullità del contratto divisionale, possono essere dedotti e fatti valere in Sede ordinaria di cognizione con le azioni di nullità e di annullabilità dei negozi giuridici in generale. (V 3810/88, mass n 459045; (V 1496/87, mass n 450943; (V 3612/87, mass n 452556; (V 2737/87, mass n 420607; (V 695/83, mass n 425437).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 789
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)