Sez. 1, Sentenza n. 542 del 30/03/1966 Ud. (dep. 20/06/1966) Rv. 101741 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITA ANCHE NEL CASO DI NULLITA INSANABILE - DIFETTO DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - EFFETTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - IMPUGNAZIONI - DELL'ORDINANZA DICHIARATIVA DELLA CONTUMACIA - NECESSITA ANCHE NEL CASO DI NULLITA INSANABILE - DIFETTO DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - EFFETTI.*
L'ordinanza che dichiara la contumacia dell'imputato, come tutte le altre prevedute dall'art 438 cod proc pen, e soggetta alla disciplina stabilita per le impugnazioni dall'art 200 cod proc pen e diviene quindi definitiva quando non abbia formato oggetto di rituale, specifica impugnazione. Il suesposto principio non subisce deroga quando, in relazione all'ordinanza dichiarativa di contumacia, si riscontri una nullita di ordine generale, concernente l'intervento dell'imputato, e percio insanabile ai sensi dell'art 185 cod proc pen, poiche l'insanabilita stabilita da questa norma importa la possibilita di rilevare il vizio anche se la parte non l'abbia dedotto immediatamente dopo le formalita di apertura del dibattimento, sempre che il provvedimento viziato si trovi legittimamente sub iudice, ma non impedisce che il provvedimento divenga definitivo a causa del mancato esperimento da parte dell'interessato del mezzo di impugnazione che ad esso e proprio. Per conseguenza, in difetto di una specifica impugnazione, la questione relativa alla validita dell'ordinanza dichiarativa di contumacia non puo essere presa in esame dal giudice che sia stato investito del processo mediante impugnazione della sola sentenza che definisce il giudizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)