Sez. 3, Sentenza n. 492 del 19/02/1972 (Rv. 356466 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - RINNOVO DELLA LOCAZIONE NONOSTANTE LA CONOSCENZA DEI VIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE - DANNI DERIVANTI DAI VIZI - IRRISARCIBILITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AI RAPPORTI LOCATIZI TRA L'IACP E L'ASSEGNATARIO - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - RINNOVO DELLA LOCAZIONE NONOSTANTE LA CONOSCENZA DEI VIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE - DANNI DERIVANTI DAI VIZI - IRRISARCIBILITA - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO AI RAPPORTI LOCATIZI TRA L'IACP E L'ASSEGNATARIO - FATTISPECIE.*
Come nel quadro della responsabilita contrattuale la conoscenza da parte del conduttore dei vizi della cosa locata all'atto della consegna (o anche all'atto della rinnovazione del contratto) e causa di esclusione dell'Azione contrattuale per espresso dettato di legge (art 1578 cod civ), cosi nel campo della responsabilita extracontrattuale il comportamento del conduttore che, nonostante la conoscenza dei vizi della cosa, rinnova il contratto di locazione, assume decisa efficienza causale rispetto alle conseguenze prodotte dai vizi della cosa stessa, per il generale principio quisque sua culpa damnum sentit, non intelligitur damnum sentire. Il principio trova applicazione anche in ordine al rapporto intercorso tra un ente disciplinato dal tu n 1165 del 1938 (nella specie, l' istituto autonomo per le case popolari) ed un privato, perche un rapporto siffatto, superata la fase meramente amministrativa dell'assegnazione, da luogo ad una vera e propria locazione. (nella specie il conduttore di un appartamento dell' IACP aveva convenuto l' istituto per la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti - alla propria salute e alle cose - per l'eccessiva umidita ed insalubrita dell'appartamento. La Corte di appello aveva respinto la domanda dopo avere accertato che il conduttore era consapevole di detti vizi ed aveva rinnovato cio nonostante il contratto piu volte a brevi scadenze. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del conduttore enunciando il principio di cui in massima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 30 CORTE COST., Legge 28/04/1938 num. 1165 art. 34, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1580
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)