Sez. 3, Sentenza n. 5786 del 22/11/1985 (Rv. 442970 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - CONOSCENZA DI TALI VIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE ED ACCETTAZIONE DI ESSI AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - VIZI DELLA COSA LOCATA - CONOSCENZA DI TALI VIZI DA PARTE DEL CONDUTTORE ED ACCETTAZIONE DI ESSI AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO - CONSEGUENZE.*
Con riguardo al pregiudizio che il conduttore riceva da vizi della cosa locata, la circostanza che il conduttore medesimo conoscesse detti vizi, e li abbia accettati con la stipulazione del contratto di locazione, esclude la configurabilità di una responsabilità risarcitoria del locatore, sia a titolo extracontrattuale, difettando la qualificabilità del danno come ingiusto, sia a titolo contrattuale, tenendo conto che quella contemplata dal secondo comma dell'art. 1578 cod. civ. trova indefettibile presupposto (comune all'ipotesi di risoluzione del contratto o riduzione del corrispettivo di cui al primo comma della stessa norma), nel fatto che i vizi non siano conosciuti o conoscibili da parte del conduttore. (V 774/79, mass n 396954; (V 492/72, mass n 356466).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)