Sez. 1, Sentenza n. 418 del 11/02/1966 (Rv. 320824 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO.*
Il giudice, chiamato a pronunciare sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, deve proporsi d'ufficio il problema della gravita dell'inadempimento stesso ed e tenuto ad indicare, qualora accolga la domanda, i motivi per cui, nel caso concreto, ritiene che lo inadempimento non sia di scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)