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Sez. 1, Sentenza n. 418 del 11/02/1966 (Rv. 320824 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1966-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320824-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO - RISOLUZIONE - PER INADEMPIMENTO - IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO D'UFFICIO.*

Il giudice, chiamato a pronunciare sulla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, deve proporsi d'ufficio il problema della gravita dell'inadempimento stesso ed e tenuto ad indicare, qualora accolga la domanda, i motivi per cui, nel caso concreto, ritiene che lo inadempimento non sia di scarsa importanza in relazione all'interesse dell'altra parte. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)