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Sez. 5, Sentenza n. 15771 del 01/04/2009 Cc. (dep. 15/04/2009) Rv. 243341 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Registrazione di colloquio tra agenti di polizia giudiziaria e persona offesa - Utilizzazione delle dichiarazioni della persona offesa in sede di giudizio cautelare - Legittimità.
Stato
decisa il 2009-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/243341-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Le dichiarazioni registrate su iniziativa della polizia giudiziaria dei colloqui investigativi effettuati dalla stessa con la persona offesa di un reato o altra persona informata dei fatti, ancorché inutilizzabili come prova in sede propriamente dibattimentale, non costituiscono, tuttavia, prova vietata in assoluto, e sono, pertanto utilizzabili in altra sede, quale il giudizio abbreviato e, a maggior ragione, in sede cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)