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Sez. 2, Sentenza n. 2829 del 15/12/2005 Ud. (dep. 24/01/2006) Rv. 233331 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Colloquio della polizia giudiziaria con la persona informata sui fatti - Registrazione - Estraneità alla nozione di intercettazione - Modalità di documentazione fonica - Utilizzabilità probatoria - Limiti.
Stato
decisa il 2005-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233331-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

La registrazione ad opera della polizia giudiziaria dei colloqui con le persone informate sui fatti non costituisce attività d'intercettazione in senso tecnico, perché proviene da uno dei soggetti che ha partecipato alla conversazione, ma integra una legittima modalità di documentazione fonica, che non lede alcun principio costituzionale pur quando è realizzata in modo occulto, in quanto la Costituzione tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, non la loro riservatezza. (La Corte ha quindi precisato che la prova così documentata, se pure non utilizzabile nel giudizio dibattimentale stante il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di P.G., è invece utilizzabile nel giudizio abbreviato, in cui l'imputato accetta che siano valutati gli elementi informativi raccolti al di fuori del contraddittorio tra le parti).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)