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Sez. 1, Sentenza n. 209 del 09/02/1965 (Rv. 310275 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSO PRONOSTICI - CONCORSO TOTIP - MANCATO RINVENIMENTO DI SCHEDINA - ESONERO DA RESPONSABILITÀ DELL'UNIRE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1965-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/310275-01

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSO PRONOSTICI - CONCORSO TOTIP - MANCATO RINVENIMENTO DI SCHEDINA - ESONERO DA RESPONSABILITÀ DELL'UNIRE - LIMITI.*

In tema di concorso pronostici TOTIP, la clausola del relativo regolamento che, in ipotesi di mancato rinvenimento, per qualsiasi motivo, del tagliando n.3 della schedina nell'archivio, esonera da responsabilità l' unire e i suoi ausiliari, nonche il gestore del concorso e i suoi ricevitori autorizzati, puo ritenersi operante soltanto nei limiti in cui non si pone in contrasto col divieto di pattuire esoneri o limitazioni per la responsabilità da dolo o colpa grave del debitore, ovvero, quando si tratti di responsabilità per fatto dell'ausiliario, con la necessità che, in ogni caso, la deroga convenzionale normalmente lecita, non si estenda fino a rappresentare una garanzia di immunità, totale o parziale, dalle conseguenze delle violazioni di norme di ordine pubblico. (nella specie, la ps aveva accertato che un dipendente del ricevitore autorizzato si era appropriato della somma corrispondente ad un certo numero di giocate e di un blocchetto di bollini di convalida, e che la schedina vincente non era stata trasmessa all'archivio di zona del TOTIP. Il procedimento penale iniziato contro il detto dipendente per il delitto di appropriazione indebita era stato chiuso con sentenza istruttoria di non doversi procedere per amnistia). (Cfr. 2262/53, 1317/53, 983/50).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)