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Sez. 3, Sentenza n. 7181 del 30/05/2000 (Rv. 537041 - 01)

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - TOTIP | Ricevitore delle scommesse - Omesso versamento ai centri UNIRE della giocata nel termine stabilito - Diritto dello scommettitore al rimborso della somma giocata (art. 24 regolamento UNIRE), ma non conseguimento della vincita - Applicabilità della clausola al rapporto con il ricevitore - Accertamento del giudice del merito.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537041-01

GIUOCO E SCOMMESSA - CONCORSI PRONOSTICI - TOTIP

Spetta al giudice del merito stabilire, con congrua e adeguata motivazione, se al rapporto tra scommettitore sulle corse dei cavalli, denominate TRIS, e ricevitore delle scommesse si applica la clausola - di natura contrattuale, da ritenere accettata nel rapporto con l'UNIRE ai sensi dell'art. 2 del regolamento - secondo la quale (art. 24), in caso di mancato riversamento, da parte del ricevitore, delle predette scommesse ai centri UNIRE entro l'orario stabilito, gli scommettitori non conseguono la somma vinta, ma soltanto il rimborso delle somme giocate, e se pertanto tale clausola limita la responsabilità del ricevitore, per i danni dipendenti dal suo inadempimento o ritardo, e provocati allo scommettitore, al caso in cui nel suo comportamento è ravvisabile il dolo o la colpa grave, con la conseguenza che il ricevitore può liberarsi dalla responsabilità se dimostra invece l'esistenza soltanto della colpa lieve.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1934, Cod. Civ. art. 1935

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)