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Sez. 5, Sentenza n. 16767 del 09/08/2016 (Rv. 641131 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Cessionario - Obbligo di regolarizzazione dell'operazione ex art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Destinazione d'uso del prodotto divergente da quella dichiarata - Necessità.
Stato
decisa il 2016-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641131-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE

In tema di determinazione della base imponibile IVA, la fattura deve contenere, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. l), del d.P.R. n.633 del 1972, l'esatta indicazione di "aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro" ed il cessionario, che abbia dato luogo ad una irregolarità della fatturazione, dichiarando una diversa destinazione di uso del prodotto rispetto a quella da lui effettuata in sede di commercializzazione, deve provvedere alla regolarizzazione della fattura in ragione delle evidenti ricadute della dichiarazione sulla quantificazione della base imponibile, sicché è tenuto a presentare nel termine di trenta giorni un documento integrativo indicante il maggior imponibile, previo versamento della maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art.6, comma 8, del d.lgs. n. 471 del 1997, incorrendo altrimenti nella comminatoria della sanzione ivi prevista.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)