Sez. 5, Sentenza n. 20587 del 07/10/2011 (Rv. 619298 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE | Cessionario o committente - Obbligo di regolarizzazione dell'operazione ex art. 6, comma 8, lett. a), del d.lgs. n. 471 del 1997 - Termine - "Dies a quo" - Vendita ad incanto in sede di esecuzione immobiliare - Decorrenza dal pagamento del corrispettivo - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SANZIONI - SANZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONI DELL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE
In tema di IVA, il termine di adempimento dell'obbligo di autofattura, stabilito dall'art. 6, comma 8, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, va calcolato, con riferimento alla cessione di beni per atto della P.A. - nella specie, vendita all'incanto in sede di esecuzione immobiliare -, assumendo il versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario come "dies a quo" per la decorrenza dei quattro mesi, alla cui scadenza sorge la necessità di regolarizzazione, irrilevante restando l'emissione del decreto di trasferimento, sia perché, in relazione a tale tipologia di vicende, "l'operazione si considera effettuata", ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lett. a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, "all'atto del pagamento del corrispettivo", in coerenza con la logica dell'imposta in questione, per la quale ciò che rileva è l'operazione "economica", e sia perché, essendo il cessionario gravato da un obbligo autonomo rispetto al cedente, è erroneo legarne la decorrenza a fatti diversi dalla mancata ricezione, nella sfera del cessionario, della fattura entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)