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Sez. 2 - , Sentenza n. 30939 del 29/11/2018 (Rv. 651600 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore - Prova costituenda - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651600-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada regolate dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, del codice della strada – nel testo successivo alla modifica di cui al d.l n. 262 del 2006, convertito con modif. dalla l. n. 286 del 2006 - e 180, comma 8, dello stesso codice, il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore, a fini di esonero dalla relativa responsabilità, deve essere "documentato" e tale ultimo aggettivo va interpretato teleologicamente in senso estensivo quale sinonimo di "provato", non necessariamente con prove di natura documentale, ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 180 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)