Sez. 2 - , Sentenza n. 30939 del 29/11/2018 (Rv. 651600 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore - Prova costituenda - Ammissibilità - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazioni del codice della strada regolate dal combinato disposto degli artt. 126 bis, comma 2, del codice della strada – nel testo successivo alla modifica di cui al d.l n. 262 del 2006, convertito con modif. dalla l. n. 286 del 2006 - e 180, comma 8, dello stesso codice, il motivo addotto dal proprietario del veicolo per giustificare la non conoscenza dell'identità del guidatore, a fini di esonero dalla relativa responsabilità, deve essere "documentato" e tale ultimo aggettivo va interpretato teleologicamente in senso estensivo quale sinonimo di "provato", non necessariamente con prove di natura documentale, ma anche mediante l'acquisizione di prove costituende.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 126 bis com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 180 com. 8 CORTE COST., Decreto Legge 03/10/2006 num. 262 CORTE COST., Legge 24/11/2006 num. 286 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)