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Sez. 1, Sentenza n. 16366 del 17/07/2014 (Rv. 632131 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI | Impugnazione incidentale tardiva - Proponibilità - Condizione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632131-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - TERMINI

L'interesse a proporre impugnazione incidentale tardiva sorge a seguito dell'impugnazione proposta dalla controparte, sicché è ammessa, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche quando per la parte nei cui confronti è proposta l'impugnazione principale sia già scaduto il termine, a condizione che risulti osservato il termine previsto per la costituzione della parte resistente nel giudizio d'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)